Allegato
Art. 2
Campo di applicazione e utilizzo dei termini
In vigore dal 8 feb 2022
- Campo di applicazione e utilizzo dei termini
1. La presente Convenzione si applica alle attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati di cui alla Convenzione relativi a beni culturali mobili e immobili.
2. Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica:
a. in relazione ai beni mobili, qualsiasi oggetto, situato sulla terra o sott'acqua oppure rimosso da tale terreno o superficie subacquea, che sia, per motivi religiosi o secolari, classificato, definito o specificamente designato da qualsiasi Parte della presente Convenzione o della Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartiene alle seguenti categorie:
(a) rari collezioni e campioni zoologici, botanici, mineralogici e anatomici e oggetti di interesse paleontologico;
(b) beni legati alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e della storia militare e sociale, alla vita dei leader nazionali, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti e di eventi di importanza nazionale;
(c) prodotti di scavi archeologici (sia quelli che regolari che clandestini) o di scoperte archeologiche;
(d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati;
(e) antichità che hanno più di cento anni, come le iscrizioni, le monete e le incisioni;
(f) oggetti di interesse etnologico;
(g) beni di interesse artistico, quali:
i) quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e gli oggetti manufatti decorati a mano);
ii) opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale;
iii) incisioni originali, stampe e litografie;
iv) assemblaggi artistici originali e montature in qualsiasi materiale;
(h) manoscritti rari e incunaboli, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni;
(i) affrancature, marche e francobolli simili, singolarmente o in collezioni;
(j) archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici;
(k) elementi di mobilio che hanno più di cento anni e antichi strumenti musicali;
b. in relazione ai beni immobili, qualsiasi monumento, gruppo di edifici, siti o strutture di qualsiasi altro tipo, sia su terra che sott'acqua, che siano, per motivi religiosi o secolari, definiti o specificamente designati da qualsiasi Parte della presente Convenzione o da qualsiasi Parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970 come di importanza per l'archeologia, la preistoria, l'etnologia, la storia, l'arte o la scienza o che siano elencati in conformità all' e all' (paragrafi 2 o 4) della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale culturale e naturale.
Storico versioni
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