Allegato

Art. 19

Cooperazione internazionale in materia penale

In vigore dal 8 feb 2022
- Cooperazione internazionale in materia penale 1. Le Parti cooperano tra loro, nella misura più ampia possibile, per la conduzione delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati di cui alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione e in conformità ai rilevanti strumenti e accordi internazionali e regionali applicabili in base ad una legislazione uniforme o alla reciprocità o alla loro legislazione nazionale. 2. Se una Parte per cui l'estradizione o la mutua assistenza legale in materia penale è subordinata all'esistenza di un Trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza legale in materia penale da un'altra Parte con la quale non ha stipulato tale Trattato, la Parte può, agendo nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e della sua legislazione interna, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione o l'assistenza legale in materia penale in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e può applicare a tal fine, mutatis mutandis, gli articoli 16 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale.
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