Allegato

Art. 14

Sanzioni e misure

In vigore dal 8 feb 2022
- Sanzioni e misure 1. Ciascuna Parte provvede affinché i reati di cui alla presente Convenzione, commessi da persone fisiche, siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato. Tali sanzioni comprendono, ad eccezione dei reati di cui all' paragrafo 1 lettera a., e all', paragrafo 1, lettere b. e c)., della presente Convenzione, anche sanzioni che comportano la privazione della libertà che possono dare luogo all'estradizione. 2. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell' della presente Convenzione siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure quali: a. l'esclusione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale; b. l'esclusione dal diritto a benefici o aiuti pubblici; c. la messa sotto controllo giudiziario; d. un ordine giudiziario di liquidazione. 3. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per consentire il sequestro e la confisca di: a. strumenti utilizzati per commettere reati di cui alla presente Convenzione; b. proventi derivanti da tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi. 4. Ciascuna Parte, quando un bene culturale è stato sequestrato nel corso di un procedimento penale, ma non è più necessario ai fini del procedimento, si impegna ad applicare, a seconda dei casi, il suo diritto penale procedurale o altra legge nazionale o i trattati internazionali applicabili quando decide di consegnare tale bene allo Stato che lo aveva designato, classificato o definito come bene culturale in conformità all' della presente Convenzione.
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