Allegato

Art. 13

Responsabilità delle persone giuridiche

In vigore dal 8 feb 2022
- Responsabilità delle persone giuridiche 1. Ciascuna Parte provvede affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per reati di cui alla presente Convenzione, quando commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su: a. un potere di rappresentanza della persona giuridica; b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; c. l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica. 2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica. 3. Conformemente ai principi propri dell'ordinamento di ciascuna Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa. 4. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale di una persona fisica che abbia commesso il reato.
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Responsabilità delle persone giuridiche (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo