Allegato
Art. 12
Giurisdizione
In vigore dal 8 feb 2022
- Giurisdizione
1. Ciascuna Parte prende le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione sui i reati di cui alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:
a. nel suo territorio;
b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
c. a bordo di un velivolo registrato in base alla legislazione di tale Parte o
d. da uno dei suoi cittadini.
2. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per esercitare la sua giurisdizione su qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, quando il reo è presente nel suo territorio e non può essere estradato in un altro Stato, esclusivamente sulla base della sua nazionalità.
3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o applicare solo in casi o condizioni specifiche, le norme di competenza di cui al paragrafo 1 lettera d., del presente articolo.
4. Se più Parti richiedono di esercitare la loro giurisdizione su uno stesso reato di cui alla presente Convenzione, le Parti interessate, se del caso, si consultano per stabilire chi di loro abbia la competenza più appropriata per l'azione giudiziaria.
5. Fatta salva la normativa generale del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una parte in conformità della legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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