Sez. I

Art. 1 (commi 1001-1013)

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

In vigore dal 1 gen 2027
1001. Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. 1002. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica. 1003. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall' del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 1006. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva » sono inserite le seguenti: «, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ». 1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni: a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato « Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como », con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni; b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima guerra mondiale, sito nel comune di Erba; c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022, per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso su opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio; d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della guardia di finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma. 1008. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1007. 1009. Alla progettazione e alla realizzazione dei lavori del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all', comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell' del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018. La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213. 1010. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all', comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una relazione sull'attività svolta, nonché provvede a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge. 1011. Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. 1012. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. 1013. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».

Note all'articolo

  • Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25,ha disposto: - (con l'art. 14, comma 1) che per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dal commma 504 del presente articolo, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. - (con l'art. 4, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuita' aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019"; - (con l'art. 28-quater, comma 2) che "Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data".
  • Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto (con l'art. 7, comma 3-bis) che "Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022".
  • Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 20, comma 3, lettera a)) che al comma 515 del presente articolo, le parole da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione definitiva da parte definitiva del Parlamento europeo» sono soppresse".
  • Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 39, comma 1-bis) che "Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".
  • Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che il termine di cui al comma 7 del presente articolo e' differito al 31 luglio 2022.
  • Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto: - (con l'art. 20, comma 1) che "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"; - (con l'art. 36, comma 1) che "Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462"; - (con l'art. 36, comma 2) che "Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462".
  • Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non gia' concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, e' comunque pari a centoventi giorni".
  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 783) che "I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023"; - (con l'art. 1, comma 281) che "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalita' di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e' incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima"; - (con l'art. 1, comma 282) che "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025"; - (con l'art. 1, comma 289) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023"; - (con l'art. 1, comma 330) che "Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilita', da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza"; - (con l'art. 1, comma 392) che "Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021"; - (con l'art. 1, comma 526) che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanita'"; - (con l'art. 1, comma 535) che "Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, e' destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente"; - (con l'art. 1, comma 539) che "Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime"; - (con l'art. 1, comma 820) che "Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalita' nei loro territori, nonche' di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalita' e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
  • Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 3, comma 5-bis) che "Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies) che "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024". Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 43, comma 5-bis) che "I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo".
  • Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023".
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 14 aprile 2023 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2023 n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 721, lettera a), della legge n. 234 del 2021.
  • Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Il concorso alla finanza pubblica da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023".
  • Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, nel modificare l'art. 1, comma 281 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha conseguentemente disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".
  • Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023".
  • Il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
  • Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 2024; - (con l'art. 1, comma 15) che il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della presente legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogato al 31 dicembre 2024; - (con l'art. 6, comma 8-quinquies) che "Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024".
  • La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 27) che "Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"; - (con l'art. 1, comma 28) che "A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale"; - (con l'art. 1, comma 216) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed e' incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"; - (con l'art. 1, comma 244) che "Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale"; - (con l'art. 1, comma 279) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025"; - (con l'art. 1, comma 286) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026"; - (con l'art. 1, comma 292) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028"; - (con l'art. 1, comma 351) che "Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025".
  • Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".
  • Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 9) che "Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano".
  • Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".
  • Il D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che le risorse destinate alla societa' ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 323) che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennita' ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanita', e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanita'"; - (con l'art. 1, comma 534) che "L'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di complessivi 1.158 milioni di euro, di cui 89,09 milioni di euro per l'anno 2027, 117,55 milioni di euro per l'anno 2028, 6,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,29 milioni di euro per l'anno 2030, 83,57 milioni di euro per l'anno 2031, 108,15 milioni di euro per l'anno 2032, 174,75 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036"; - (con l'art. 1, comma 536) che "L'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di complessivi 1.334 milioni di euro, di cui 248 milioni di euro per l'anno 2027, 36 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2032 al 2034, 90 milioni di euro per l'anno 2035 e 200 milioni di euro per l'anno 2036"; - (con l'art. 1, comma 538) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 114,8 milioni di euro per l'anno 2029"; - (con l'art. 1, comma 539) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 170 milioni di euro per l'anno 2030, di 180 milioni di euro per l'anno 2031, di 70 milioni di euro per l'anno 2033, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2034, di 102 milioni di euro per l'anno 2035 e di 50 milioni di euro per l'anno 2036".
  • Il D.L. 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa a favore della societa' RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025".
  • La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 182) che "Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030".
  • Il D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026".
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