Art. 4

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 31 dic 2021
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:legge:2021-12-22;227#art-4

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