Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 22 dic 2021
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;217#art-2

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