Art. 4
Clausole finanziarie
In vigore dal 22 dic 2021
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all', si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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