Art. 4

Clausole finanziarie

In vigore dal 22 dic 2021
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione degli dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi all'art. 19 dell'Accordo di cui all', si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;216#art-4

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Clausole finanziarie (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo