Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 22 dic 2021
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all', valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli dell'Accordo di cui all', pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-11-19;216#art-3