Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 3 dic 2021
1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo