Art. 5

LEGGE 8 novembre 2021, n. 163

In vigore dal 4 dic 2021
Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti 1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa. 2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonchè per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell' sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-11-08;163#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo