Statuto

Art. 13

Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 nov 2021
Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione 1. I Membri del Consiglio di amministrazione si incontrano due volte all'anno, a intervalli adeguati che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio di amministrazione a seguito di consultazione con il Segretario Generale. 2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede del Forum, e possono anche tenersi in ogni altro paese come concordato dai membri del Consiglio di amministrazione in base ad una decisione presa per consenso a tal fine. 3. Una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione può essere convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Segretario Generale, o di due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro di esperti o comitati per assistere nello svolgimento delle funzioni.
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