Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 24 nov 2021
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-10-28;167#art-3