Art. 2
In vigore dal 10 mag 2026
Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva
1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell' l'Italia esercita
((i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti))
attribuiti dalle norme internazionali vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-06-14;91#art-2