Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 29 giu 2021
1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all', pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2021-06-01;96#art-3