Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 25 giu 2021
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-06-01;93#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.) — Testo vigente | Portale Normativo