Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 giu 2021
1. Per l'Accordo di cui all', relativamente agli , è autorizzata la spesa di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 135.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 139.620 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Disposizioni finanziarie (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo