Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 19 giu 2021
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.
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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo