Capo I

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 23 mag 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;70#art-1

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