Art. 27
Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
In vigore dal 8 mag 2021
Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;
b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell' della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall' della direttiva (UE) 2019/2034 e dall', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;
g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/ 2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2021-04-22;53#art-27