Art. 11

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

In vigore dal 8 mag 2021
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea; b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti; c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell' del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea; d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879; e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a bail-in, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza; f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879; g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure; h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877; i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;53#art-11

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