Art. 4
Clausole finanziarie
In vigore dal 18 mag 2021
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all', ad esclusione dell' dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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