Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 5 mag 2021
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli , paragrafo 1, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all', valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli dell'Accordo di cui all', pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;57#art-3

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