Art. 4

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 21 apr 2021
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-04-01;46#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di salvaguardia (Art. 4 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.) — Testo vigente | Portale Normativo