Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 15 apr 2021
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli , paragrafo 1, lettera b), 4 e 9 dell'Accordo di cui all' della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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