Convenzione 190
Art. 8
In vigore dal 27 gen 2021
Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:
a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell'economia informale;
b) l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente più esposti alla violenza e alle molestie;
c) l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.
Storico versioni
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