Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 31 ott 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dai Protocolli medesimi.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;141#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo