Accordo
Art. 11
Funzioni del consiglio dei governatori
In vigore dal 31 ott 2020
Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni:
a) nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione;
b) adotta gli orientamenti generali per le attività della Fondazione e ne stabilisce le priorità operative e il regolamento interno, nonché le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilità per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno;
c) approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonché di altri accordi o intese che la Fondazione può concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunità;
d) adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
e) approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo;
f) adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo;
g) adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attività per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale;
h) adotta il bilancio annuale per l'anno successivo;
i) approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonché per la presentazione di relazioni su detti progetti;
j) adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente;
k) fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo;
l) propone alle parti modifiche del presente accordo;
m) valuta lo sviluppo delle attività della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo;
n) risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche;
o) revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo;
p) approva l'instaurazione del partenariato strategico;
q) approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformità dell', paragrafo 4, lettera i).
Storico versioni
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