Accordo

Art. 11

Funzioni del consiglio dei governatori

In vigore dal 31 ott 2020
Il consiglio dei governatori della Fondazione UE-ALC esercita le seguenti funzioni: a) nomina il presidente e il direttore esecutivo della Fondazione; b) adotta gli orientamenti generali per le attività della Fondazione e ne stabilisce le priorità operative e il regolamento interno, nonché le misure necessarie per garantire la trasparenza e la rendicontabilità per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento esterno; c) approva la conclusione dell'accordo relativo alla sede, nonché di altri accordi o intese che la Fondazione può concludere con Stati dell'America latina e dei Caraibi e Stati membri dell'UE in materia di privilegi e immunità; d) adotta il bilancio e lo statuto del personale sulla base di una proposta del direttore esecutivo; e) approva le modifiche della struttura organizzativa della Fondazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo; f) adotta un programma di lavoro pluriennale, compresa una stima di bilancio pluriennale, in linea di principio in una prospettiva quadriennale, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo; g) adotta il programma di lavoro annuale, compresi i progetti e le attività per l'anno successivo, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo e nel quadro del programma pluriennale; h) adotta il bilancio annuale per l'anno successivo; i) approva i criteri per il controllo e l'audit dei progetti della Fondazione, nonché per la presentazione di relazioni su detti progetti; j) adotta la relazione annuale e i rendiconti finanziari della Fondazione per l'anno precedente; k) fornisce orientamento e consulenza al presidente e al direttore esecutivo; l) propone alle parti modifiche del presente accordo; m) valuta lo sviluppo delle attività della Fondazione e adotta misure sulla base delle relazioni presentate dal direttore esecutivo; n) risolve le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e delle relative modifiche; o) revoca la nomina del presidente e/o del direttore esecutivo; p) approva l'instaurazione del partenariato strategico; q) approva la conclusione di qualsiasi accordo o strumento giuridico negoziato in conformità dell', paragrafo 4, lettera i).
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urn:nir:stato:legge:2020-10-13;140#art-a-11

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