Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 30 ott 2020
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', paragrafo 1, lettera d), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli , paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;139#art-4