Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 29 ott 2020
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all' della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo