Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 11 set 2020
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 385 dell'Accordo medesimo.
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urn:nir:stato:legge:2020-08-14;114#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo