Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 7 ago 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell' dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli , paragrafo 1, letterab, 5 e 11 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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