Art. 4

Clausole finanziarie

In vigore dal 7 ago 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell' dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli , paragrafo 1, letterab, e 9 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-23;95#art-4

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Clausole finanziarie (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo