Art. 4
Clausole finanziarie
In vigore dal 5 ago 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, punto ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;90#art-4