Art. 3
Clausole finanziarie
In vigore dal 4 ago 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all', a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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