Art. 3

Clausole finanziarie

In vigore dal 4 ago 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all', a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;88#art-3

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Clausole finanziarie (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.) — Testo vigente | Portale Normativo