Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 27 giu 2020
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell'articolo V dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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