Art. 3

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 26 giu 2020
1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo di cui all' della presente legge, pari a 362.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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