Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 26 giu 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b, 8 e 11 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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