Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 25 giu 2020
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione degli del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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