Art. 3
Oneri
In vigore dal 25 giu 2020
1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all' della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all' della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.
Storico versioni
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