Art. 3

Oneri

In vigore dal 25 giu 2020
1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall' dell'Accordo di cui all' della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019. 2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all' della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-06-05;63#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo