Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 20 dic 2019
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;149#art-rd-3

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo