Protocollo Attuativo Centro Regionale Osservazione Terra
Art. 6
Diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 20 dic 2019
- Diritti di proprietà intellettuale
6.1 Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo a, oppure interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entità correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sarà di proprietà di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale tra tale Parte e le sue entità correlate sarà determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte.
6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprietà intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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