Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 20 dic 2019
1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli dell'Accordo di cui all', pari a euro 81.547 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all' si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all' non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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