Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 28 nov 2019
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all' della presente legge, ad esclusione dell', comma 4 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, comma 1, numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all' della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
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