Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 13 ago 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-29;80#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo