Trattato di Estradizione
Art. 20
Informazioni Successive
In vigore dal 21 ago 2019
Informazioni Successive
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-07-24;91#art-tde-20