Trattato di Estradizione

Art. 20

Informazioni Successive

In vigore dal 21 ago 2019
Informazioni Successive Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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