Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 17 mag 2019
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-05-03;39#art-rd-6