Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 17 mag 2019
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo