Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 16 mag 2019
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse previste dall', comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) quanto a euro 750.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) quanto a euro 750.000 per l'anno 2019 e a euro 8.750.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6 del Protocollo di cui all' della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Storico versioni
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