Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 12 feb 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;10#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo